Codici UE relativi al Conducente

Rimanendo in tema Codici UE (iniziato in questo articolo) è bene iniziare a capire come sono strutturati.

Abbiamo già detto che i codici relativi al conducente e alla modifica del veicolo hanno anche sei sub-codici. Ora andremo a scoprire questi codici e sub-codici capendo il loro significato.

Per ora tratteremo solo i primi 4 codici:

  • 01: Correzione della vista e/o protezione degli occhi;
  • 02: Apparecchi acustici / aiuto alla comunicazione;
  • 03: Protesi / ortesi per gli arti;
  • 05: limitazioni nella guida (fino al 31/12/2016);

Andiamo ora a vedere i vari sub-codici di ogni codice.

Per i codici generali (per esempio 01) i sub-codici indicano limitazioni, dispositivi ed apparecchi obbligatori per il titolare della patente.

Il codice generale 01 (correzione vista o protezione degli occhi) ha i seguenti sub-codici:

  • 01.01 occhiali;
  • 01.02 lenti a contatto;
  • 01.03 occhiali protettivi (fino al 31/12/2016);
  • 01.04 lente opaca (fino al 31/12/2016);
  • 01.05 occlusore oculare;
  • 01.06 occhiali o lenti a contatto;
  • 01.07 aiuto ottico specifico (dallo 01/01/2017);

Questi sono dispositivi per correggere difetti della vista che deve indossare il titolare della patente durante la guida in base alle prescrizioni sul certificato medico;

Il codice generale 02 (apparecchi acustici / aiuto alla comunicazione) ha i seguenti sub codici:

  • 02.01 apparecchi acustici monoauricolari (fino al 31/12/2016);
  • 02.02 apparecchi acustici biauricolari (fino al 31/12/2016);

Sono dispositivi per correggere i difetti dell’udito che deve indossare il titolare della patente durante la guida in base alle prescrizioni riportate sul certificato medico.

Il codice generale 03 ( protesi / ortesi per gli arti) ha i seguenti sub codici:

  • 03.01 protesi/ortesi per arti superiori;
  • 03.02 protesi/ortesi per arti inferiori;

La protesi è un elemento artificiale che sostituisce un arto mancante o asportato, mentre l’ortesi viene applicata al corpo (ma non sostituisce parti anatomiche mancanti) per correggere anomalia funzionali degli arti.

Protesi e ortesi devono essere indossate dal titolare della patente durante la guida in base alle prescrizioni riportate sul certificato medico.

L’efficacia dei suddetti dispositivi deve essere valutata dalla CML che può richiedere una specifica certificazione dell’efficienza rilasciata dal costruttore.

Infine il codice generale 05 (limitazione della guida) deve essere indicato in dettaglio ed è integrato con i seguenti sub-codici:

E’ importante ricordare che il codice generale 05 ha avuto valore fino al 31/12/2016 ed è stato sostituito da codici e sub 

  • 05.01 guida in orario diurno (per esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto;
  • 05.02 guida entro un raggio di … Km/h;
  • 05.03 guida senza passeggeri;
  • 05.04 velocità di guida limitata a … Km/h;
  • 05.05 guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente;
  • 05.06 guida senza rimorchio;
  • 05.07 guida non autorizzata in autostrada;
  • 05.08 niente alcool;

I codici e sub-codici individuano le limitazioni che devono essere rispettate dal titolare della patente nella guida del veicolo in base alle prescrizioni indicate in dettaglio sul certificato medico.

Come accennato prima, dallo 01/01/2017 è stato eliminato il codice generale 05 e , a sua sostituzione, sono stati introdotti i seguenti codici e sub-codici

  • 61 guida in orario diurno (per esempio da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto);
  • 62 guida entro un raggio di … Km/h dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione;
  • 63 guida senza passeggeri;
  • 64 velocità di guida limitata a … Km/h;
  • 65 guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente;
  • 66 guida senza rimorchio;
  • 67 guida non autorizzata in autostrada;
  • 68 niente alcool;
  • 69 limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformamente alla norma EN 50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (per esempio “69” o “69(1.1.2018)”);

Con questo si chiudono i codici relativi al conducente.

Codici UE

Cosa sono e a Cosa servono?

I codici UE sono un elemento essenziale del’uniformità della circolazione per l’Unione Europea. Indicano restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti dei veicoli, abilitazioni del titolare del documento, caratteristiche del documento, ecc..

Dettagli sui Codici

Questi codici possono essere ritrovati sul retro della patente formato card 

Come si può notare nell’immagine sottostante, la colonna 12 è la colonna definita per questi codici.

Si distinguono in due tipi di codici:

  • UE armonizzati (che vanno dallo 01 al 99);
  • Nazionali (che vanno dal 100 in su), validi nello Stato in cui è stato rilasciato il documento.

Possono riguardare:

  • Il Conducente (dando limitazioni alla guida dovute a motivi medici);
  • Modifiche del veicolo(adattamenti del veicolo necessari per la guida da parte del titolare della patente);
  • Questioni amministrative (caratteristiche del documento, abilitazioni possedute dal titolare della patente, ecc.);

I codici relativi al conducente e alle modifiche del veicolo sono composti da codici e sub-codici (per esempio 10.20).

  • Il codice (10 in questo caso) individua l’area della modifica;
  • Il sub-codice(il numero dopo il punto)fornisce indicazioni supplementari o restrittive 

Le prescrizioni, gli adattamenti e la particolare disposizione dei comandi ritenuti necessari per la guida del veicolo sono indicati nel certificato rilasciato dalla CML.

Dallo 01/01/2017 è in vigore la nuova tabella UE dei codici unionali riguardante restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamento dei veicoli, abilitazioni del titolare della patente di guida.

E’ importante sapere che i codici relativi alle modifiche riguardanti il veicolo, sono riportati di norma anche nelle righe descrittive del documento di circolazione del veicolo specificamente adattato.

Il rinnovo. Come e Dove?

Nel precedente articolo abbiamo parlato di quando avremmo dovuto rinnovare la patente nei vari casi(nel caso non lo abbiate letto e vi interessi l’argomento, lo trovate qui).

Ora, invece, parleremo di come fare e dove andare.

Iniziamo con il Dove.

Basterà andare a fare visita presso uno dei medici abilitati. Portandosi:

  • La ricevuta di pagamento della visita medica
  • Attestazione del versamenti di €10,20 sul c/c 9001(i bollettini prestampati sono in distribuzione presso uffici postali e uffici motorizzazione)
  • Attestazione del versamento di €16,00 sul c/c 4028(i bollettini prestampati sono in distribuzione presso uffici postali e uffici motorizzazione)
  • una foto recente in formato tessera

Come andrà avanti il procedimento?

Una volta portato il materiale sopra elencato, il medico trasmetterà al Ministero il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei  versamenti.

Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato. La ricevuta è valida solo per la circolazione in territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.

Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.

E’ possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.

Hai fatto la visita medica 15 giorni fa, ma non hai ancora ricevuto la patente? In questo caso occore contattare:

  • il Numero Verde 800979416 di Poste italiane, diponibile 24/7 con risponditore automatico, per informazioni riguardanti la spedizione.
  • il Numero Verde 800232323 del Ministero, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente.

Nel caso in cui non sia stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato. L’interessato dovrà contattare il Numero Verde 800232323 e chiedere la creazione e l’invio di una nuova patente.

Per il dettaglio di questa procedura per la consegna della nuova patente vi rimandiamo al seguente collegamento: PatentiViaPoste

Esistono casi particolari nei quali, dopo la visita medica, occore completare la procedura di rinnovo in un Ufficio motorizzazione civile.

Consigliamo la consultazione della circolare 23 settembre 2014 prot.20423

Ogni quanto bisogna rinnovare?

Cel’hai fatta! Finalmente hai preso la patente e puoi andare con la tua fantastica 4 ruote (o 2) dove ti pare! Ma attenzione! Ricorda di rinnovarla!

Il rinnovo della patente non è così imminente in molti casi. Vediamo più nello specifico ogni quanto bisogna effettuare questa operazione.

Parlando delle patenti AM, A1, A2, A, B1, BE il rinnovo va fatto:

  • ogni 10 anni nell’intervallo d’età 14-49 anni;
  • ogni 5 anni nell’intervallo d’età 50-69;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Andiamo ora a vedere le patenti “speciali” quali la AMS, la A1S, la A2S, la AS, la B1S e la BS, che andranno rinnovate sempre in una commissione medica locale rispettando le seguenti tempistiche:

  •  ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Andando avanti troviamo le patenti C1, C1E, C, CE che dovranno essere rinnovate:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni;
  • ogni 2 anni dai 65 anni in poi;

Le patenti speciali C1S e CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le stesse scadenze sopra elencate.

E’ importante sapere anche che per quel che riguarda la patente CE, per condurre autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore 20t, dai 65 ai 68 anni sarà necessario effettuare ogni anno una visita specialistica in Commissione medica locale, ottenendo uno specifico attestato che vi permetterà la conduzione dei mezzi precedentemente detti. Dopo i 68 anni non sarà più possibile condurre questi mezzi.

Le patenti D1, D1E, D e DE seguono le stesse regole di rinnovo delle patenti speciali AMS, BS etc.. ossia:

  •  ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Da ricordare comunque che:

Per le patenti D1 e D, dopo i 60 anni consentono di guidare solo i veicoli previsto con la patente B, mentre per le D1E e DE consentono la guida solo dei veicoli per cui è richiesta la patente BE.

Dopo i 60 e fino ai 68, per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale. Dopo i 68 anni non è più possibile guidare questi mezzi.

Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/09/2004 che consente la guida dei veicoli dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE, quindi:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni;
  • ogni 2 anni dai 65 anni in poi;

Le patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.

Ricordiamo, infine, che la data di scadenza è segnata anche nel retro della patente, nella colonna numerata ‘11‘, come si può vedere dall’immagine sottostante