Codici UE relativi al Conducente

Rimanendo in tema Codici UE (iniziato in questo articolo) è bene iniziare a capire come sono strutturati.

Abbiamo già detto che i codici relativi al conducente e alla modifica del veicolo hanno anche sei sub-codici. Ora andremo a scoprire questi codici e sub-codici capendo il loro significato.

Per ora tratteremo solo i primi 4 codici:

  • 01: Correzione della vista e/o protezione degli occhi;
  • 02: Apparecchi acustici / aiuto alla comunicazione;
  • 03: Protesi / ortesi per gli arti;
  • 05: limitazioni nella guida (fino al 31/12/2016);

Andiamo ora a vedere i vari sub-codici di ogni codice.

Per i codici generali (per esempio 01) i sub-codici indicano limitazioni, dispositivi ed apparecchi obbligatori per il titolare della patente.

Il codice generale 01 (correzione vista o protezione degli occhi) ha i seguenti sub-codici:

  • 01.01 occhiali;
  • 01.02 lenti a contatto;
  • 01.03 occhiali protettivi (fino al 31/12/2016);
  • 01.04 lente opaca (fino al 31/12/2016);
  • 01.05 occlusore oculare;
  • 01.06 occhiali o lenti a contatto;
  • 01.07 aiuto ottico specifico (dallo 01/01/2017);

Questi sono dispositivi per correggere difetti della vista che deve indossare il titolare della patente durante la guida in base alle prescrizioni sul certificato medico;

Il codice generale 02 (apparecchi acustici / aiuto alla comunicazione) ha i seguenti sub codici:

  • 02.01 apparecchi acustici monoauricolari (fino al 31/12/2016);
  • 02.02 apparecchi acustici biauricolari (fino al 31/12/2016);

Sono dispositivi per correggere i difetti dell’udito che deve indossare il titolare della patente durante la guida in base alle prescrizioni riportate sul certificato medico.

Il codice generale 03 ( protesi / ortesi per gli arti) ha i seguenti sub codici:

  • 03.01 protesi/ortesi per arti superiori;
  • 03.02 protesi/ortesi per arti inferiori;

La protesi è un elemento artificiale che sostituisce un arto mancante o asportato, mentre l’ortesi viene applicata al corpo (ma non sostituisce parti anatomiche mancanti) per correggere anomalia funzionali degli arti.

Protesi e ortesi devono essere indossate dal titolare della patente durante la guida in base alle prescrizioni riportate sul certificato medico.

L’efficacia dei suddetti dispositivi deve essere valutata dalla CML che può richiedere una specifica certificazione dell’efficienza rilasciata dal costruttore.

Infine il codice generale 05 (limitazione della guida) deve essere indicato in dettaglio ed è integrato con i seguenti sub-codici:

E’ importante ricordare che il codice generale 05 ha avuto valore fino al 31/12/2016 ed è stato sostituito da codici e sub 

  • 05.01 guida in orario diurno (per esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto;
  • 05.02 guida entro un raggio di … Km/h;
  • 05.03 guida senza passeggeri;
  • 05.04 velocità di guida limitata a … Km/h;
  • 05.05 guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente;
  • 05.06 guida senza rimorchio;
  • 05.07 guida non autorizzata in autostrada;
  • 05.08 niente alcool;

I codici e sub-codici individuano le limitazioni che devono essere rispettate dal titolare della patente nella guida del veicolo in base alle prescrizioni indicate in dettaglio sul certificato medico.

Come accennato prima, dallo 01/01/2017 è stato eliminato il codice generale 05 e , a sua sostituzione, sono stati introdotti i seguenti codici e sub-codici

  • 61 guida in orario diurno (per esempio da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto);
  • 62 guida entro un raggio di … Km/h dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione;
  • 63 guida senza passeggeri;
  • 64 velocità di guida limitata a … Km/h;
  • 65 guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente;
  • 66 guida senza rimorchio;
  • 67 guida non autorizzata in autostrada;
  • 68 niente alcool;
  • 69 limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformamente alla norma EN 50436. L’indicazione di una data di scadenza è facoltativa (per esempio “69” o “69(1.1.2018)”);

Con questo si chiudono i codici relativi al conducente.

Ogni quanto bisogna rinnovare?

Cel’hai fatta! Finalmente hai preso la patente e puoi andare con la tua fantastica 4 ruote (o 2) dove ti pare! Ma attenzione! Ricorda di rinnovarla!

Il rinnovo della patente non è così imminente in molti casi. Vediamo più nello specifico ogni quanto bisogna effettuare questa operazione.

Parlando delle patenti AM, A1, A2, A, B1, BE il rinnovo va fatto:

  • ogni 10 anni nell’intervallo d’età 14-49 anni;
  • ogni 5 anni nell’intervallo d’età 50-69;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Andiamo ora a vedere le patenti “speciali” quali la AMS, la A1S, la A2S, la AS, la B1S e la BS, che andranno rinnovate sempre in una commissione medica locale rispettando le seguenti tempistiche:

  •  ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Andando avanti troviamo le patenti C1, C1E, C, CE che dovranno essere rinnovate:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni;
  • ogni 2 anni dai 65 anni in poi;

Le patenti speciali C1S e CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le stesse scadenze sopra elencate.

E’ importante sapere anche che per quel che riguarda la patente CE, per condurre autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore 20t, dai 65 ai 68 anni sarà necessario effettuare ogni anno una visita specialistica in Commissione medica locale, ottenendo uno specifico attestato che vi permetterà la conduzione dei mezzi precedentemente detti. Dopo i 68 anni non sarà più possibile condurre questi mezzi.

Le patenti D1, D1E, D e DE seguono le stesse regole di rinnovo delle patenti speciali AMS, BS etc.. ossia:

  •  ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Da ricordare comunque che:

Per le patenti D1 e D, dopo i 60 anni consentono di guidare solo i veicoli previsto con la patente B, mentre per le D1E e DE consentono la guida solo dei veicoli per cui è richiesta la patente BE.

Dopo i 60 e fino ai 68, per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale. Dopo i 68 anni non è più possibile guidare questi mezzi.

Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/09/2004 che consente la guida dei veicoli dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE, quindi:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni;
  • ogni 2 anni dai 65 anni in poi;

Le patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.

Ricordiamo, infine, che la data di scadenza è segnata anche nel retro della patente, nella colonna numerata ‘11‘, come si può vedere dall’immagine sottostante