Il rinnovo. Come e Dove?

Nel precedente articolo abbiamo parlato di quando avremmo dovuto rinnovare la patente nei vari casi(nel caso non lo abbiate letto e vi interessi l’argomento, lo trovate qui).

Ora, invece, parleremo di come fare e dove andare.

Iniziamo con il Dove.

Basterà andare a fare visita presso uno dei medici abilitati. Portandosi:

  • La ricevuta di pagamento della visita medica
  • Attestazione del versamenti di €10,20 sul c/c 9001(i bollettini prestampati sono in distribuzione presso uffici postali e uffici motorizzazione)
  • Attestazione del versamento di €16,00 sul c/c 4028(i bollettini prestampati sono in distribuzione presso uffici postali e uffici motorizzazione)
  • una foto recente in formato tessera

Come andrà avanti il procedimento?

Una volta portato il materiale sopra elencato, il medico trasmetterà al Ministero il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei  versamenti.

Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato. La ricevuta è valida solo per la circolazione in territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.

Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.

E’ possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.

Hai fatto la visita medica 15 giorni fa, ma non hai ancora ricevuto la patente? In questo caso occore contattare:

  • il Numero Verde 800979416 di Poste italiane, diponibile 24/7 con risponditore automatico, per informazioni riguardanti la spedizione.
  • il Numero Verde 800232323 del Ministero, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente.

Nel caso in cui non sia stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato. L’interessato dovrà contattare il Numero Verde 800232323 e chiedere la creazione e l’invio di una nuova patente.

Per il dettaglio di questa procedura per la consegna della nuova patente vi rimandiamo al seguente collegamento: PatentiViaPoste

Esistono casi particolari nei quali, dopo la visita medica, occore completare la procedura di rinnovo in un Ufficio motorizzazione civile.

Consigliamo la consultazione della circolare 23 settembre 2014 prot.20423

Ogni quanto bisogna rinnovare?

Cel’hai fatta! Finalmente hai preso la patente e puoi andare con la tua fantastica 4 ruote (o 2) dove ti pare! Ma attenzione! Ricorda di rinnovarla!

Il rinnovo della patente non è così imminente in molti casi. Vediamo più nello specifico ogni quanto bisogna effettuare questa operazione.

Parlando delle patenti AM, A1, A2, A, B1, BE il rinnovo va fatto:

  • ogni 10 anni nell’intervallo d’età 14-49 anni;
  • ogni 5 anni nell’intervallo d’età 50-69;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Andiamo ora a vedere le patenti “speciali” quali la AMS, la A1S, la A2S, la AS, la B1S e la BS, che andranno rinnovate sempre in una commissione medica locale rispettando le seguenti tempistiche:

  •  ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Andando avanti troviamo le patenti C1, C1E, C, CE che dovranno essere rinnovate:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni;
  • ogni 2 anni dai 65 anni in poi;

Le patenti speciali C1S e CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le stesse scadenze sopra elencate.

E’ importante sapere anche che per quel che riguarda la patente CE, per condurre autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore 20t, dai 65 ai 68 anni sarà necessario effettuare ogni anno una visita specialistica in Commissione medica locale, ottenendo uno specifico attestato che vi permetterà la conduzione dei mezzi precedentemente detti. Dopo i 68 anni non sarà più possibile condurre questi mezzi.

Le patenti D1, D1E, D e DE seguono le stesse regole di rinnovo delle patenti speciali AMS, BS etc.. ossia:

  •  ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;
  • ogni 3 anni nell’intervallo d’età 70-79;
  • ogni 2 anni dal compimento degli 80 in poi;

Da ricordare comunque che:

Per le patenti D1 e D, dopo i 60 anni consentono di guidare solo i veicoli previsto con la patente B, mentre per le D1E e DE consentono la guida solo dei veicoli per cui è richiesta la patente BE.

Dopo i 60 e fino ai 68, per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale. Dopo i 68 anni non è più possibile guidare questi mezzi.

Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/09/2004 che consente la guida dei veicoli dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE, quindi:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni;
  • ogni 2 anni dai 65 anni in poi;

Le patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.

Ricordiamo, infine, che la data di scadenza è segnata anche nel retro della patente, nella colonna numerata ‘11‘, come si può vedere dall’immagine sottostante